Lo ha chiarito il Ministero del Lavoro in risposta a un interpello dell’Ance sulla corretta interpretazione della figura del preposto alla sorveglianza dei ponteggi ai sensi del Dlgs 81/2008 (Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro). Il Ministero ha anche specificato che generalmente l’individuazione della figura del preposto non è obbligatoria, ma è una scelta del datore di lavoro in base all’organizzazione ad alla complessità della sua azienda.
Il preposto infatti è un soggetto dotato di potere gerarchico e funzionale, sia pure limitato, e di adeguate competenze professionali al quale il datore di lavoro fa ricorso quando non può personalmente sovraintendere all’attività lavorativa e controllare l’attuazione delle direttive da lui impartite. Tuttavia il Ministero sottolinea che in alcuni casi particolari, come montaggio e smontaggio delle opere provvisionali, dei lavori di demolizione, del montaggio e smontaggio dei ponteggi, il legislatore richiede specificatamente che i lavori siano effettuati sotto la diretta sorveglianza di un soggetto preposto e gerarchicamente sovraordinato ai lavoratori che effettuano tali attività. L’articolo 136 del Testo unico infatti stabilisce che “il datore di lavoro assicura che i ponteggi siano montati, smontati o trasformati sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S., ad opera di lavoratori che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste”.

Il Ministero inoltre specifica che il Testo Unico prevede la presenza di un preposto anche nell’ambito di altre attività ritenute pericolose quali quella relativa alla costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia o di un cassone nei cantieri temporanei o mobili così come per i lavori di demolizione negli stessi cantieri edili.

Anche lo stesso datore di lavoro può svolgere la funzione di preposto, purché abbia seguito gli appositi corsi di formazione. Il preposto addetto al controllo nelle fasi di montaggio e smontaggio dei ponteggi deve partecipare ai corsi previsti per la formazione della sua attività di controllo, e a quelli previsti dall’articolo 37 del DLgs 81/2008.

Infine il Ministero fa sapere che per le altre attività ritenute pericolose (costruzione, sistemazione, trasformazione o smantellamento di una paratoia ecc) non è prevista alcuna formazione specifica aggiuntiva rispetto a quella prevista già prevista dall’articolo 37.